Propr. Intellettuale.



BREVETTO  INDUSTRIALE  E  COPYRIGHT.  
Considerazioni  e  conclusioni.
L
e recenti innovazioni legislative [2005], per quanto interessanti, non eliminano le disparità di trattamento tra gli autori che appartengono alla categoria della proprietà intellettuali, e gli autori della proprietà inventiva industriale, considerando che entrambi discendono dalla proprietà delle opere dell’ingegno. La stessa definizione costituzionale di «proprietà» va riformulata. Una discriminazione che snatura il concetto tradizionale dei termini di proprietà sancito dalla Convenzione francese (1873) ove il diritto di proprietà fu considerato come innato nella personalità umana. Invece, dal 1942 il Codice civile italiano ha sostanzialmente 'opacizzato' (politicamente) la definizione di diritto di proprietà personale. Nel settore inventivo questa definizione ha penalizzato in modo grave il titolare di un brevetto industriale, che si vede limitato il suo legittimo e naturale diritto di possesso, dopo un tempo determinato (20 anni), trascorso il quale il bene è disponibile a chiunque, ovvero a soggetti che nulla hanno avuto a che fare né con la progettazione e né con la ventennale tassazione. Il diritto di possesso di un singolo cittadino non può essere trasferito ad altri con tanta disinvoltura!  
In termini semplici chi crea un' opera frutto del proprio ingegno deve essere considerato a tutti gli effetti di legge il titolare dell'opera ma anche il legittimo ed unico «proprietario» e nell’ accezione di «possesso» e come tale va adeguata alla normativa del diritto della proprietà privata vigente, fermo restando il concetto di pubblica disponibilità. D’obbligo è la parità di trattamento tra gli autori di opere intellettuali: pittori, scultori, scrittori, scienziati, inventori, eccetera, e i titolari di brevetto industriale. In particolare occorre  introdurre il brevetto industriale unico internazionale con unica procedura per il rilascio di un brevetto industriale internazionale. Resterà altresì valido il diritto del godimento economico da parte dell'inventore sin quando egli è in vita, e trasmissibile agli aventi diritto secondo la disciplina che regola il diritto di proprietà privata. Paradossalmente possiamo ipotizzare che anche tra qualche secolo, o più, un bene potrebbe conservare la stessa  efficacia legale, come all'atto della registrazione. Il titolo sarà sempre trasmissibile sino a quando il titolare, a sua discrezione, deciderà di estinguerlo perché inutile o tecnicamente superato, e/o dispendioso.
In sintesi se è lecito trasmettere per eredità un bene materiale (es.: una casa), perché non dovrebbe essere ugualmente valido trasmettere un bene immateriale? Con queste norme l'utilizzazione di una invenzione non dovrà essere più soggetta a norme restrittive ma subordinata alla  richiesta del libero mercato, alla libera volontà del possessore del titolo del brevetto.
Un semplice studio comparativo è sufficiente per constatare che le suddette proposte , sono di gran lunga più progressiste e più liberali di quelle esistenti, e per tanto credo, modestamente, che siano degne di confronto con altre leggi, per concorrere alla formazione di una normativa condivisa ed internazionale.
                                            p.i. Antonio  Agherbino

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Aggiornato al 01.10.2012